ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, erogata dall’INPS su domanda ai lavoratori la cui capacità lavorata risulta ridotta a meno di un terzo a causa di un’accertata infermità di natura fisica o mentale.

A chi spetta l’assegno ordinario di invalidità?

Per ottenere l’assegno sono richiesti i seguenti requisiti:

  • Riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • Almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

A differenza di quanto non accade per la pensione di inabilità, non è necessaria, ai fini della richiesta per l’assegno ordinario di invalidità, la cessazione dell’attività lavorativa. In pratica l’assegno è considerato compatibile con lo svolgimento dell’attività professionali.

L’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se risultano tutti i requisiti amministrativi e sanitari richiesti. Dopo tre riconoscimenti consecutivi, l’assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.

L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia.

L’assegno di invalidità è incompatibile con:

l’indennità di mobilità (rimane la facoltà di opzione del trattamento più favorevole), e i trattamenti di disoccupazione, inoltre l’assegno non è cumulabile con le redite vitalizie erogate dall’INAIL in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, o con le provvidenze per invalidità civile, se è riferito alla stessa causa.