Assegno Sociale
E’ una prestazione assistenziale – istituita dal 1 gennaio 1996 in sostituzione della pensione sociale – che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata in favore di soggetti in condizione economiche disagiate al raggiungimento di una determinata età anagrafica.
REQUISITI
La prestazione può essere riconosciuta ai cittadini italiani residenti in Italia che abbiano compiuto almeno 67 di età .
Ai cittadini italiani sono stati equiparati i cittadini comunitari e quelli extra-comunitari in possesso della carta di soggiorno semprechè siano residenti in Italia.
Per tutti i soggetti è elemento costitutivo la residenza effettiva in Italia: di conseguenza, un eventuale trasferimento all’estero comporta la perdita dell’assegno. La disciplina è stata modificata dalla Legge Fornero la quale ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale è incrementato di un anno.
Dal 2018, pertanto, l’età minima per il riconoscimento del trattamento assistenziale passerà a 66 anni e 7 mesi.
I VINCOLI REDDITUALI
L’importo dell’assegno è pari a 460,28 euro per tredici mensilità. Per l’anno 2017 il limite di reddito è pari a 9360euro annui se in affitto o 7560 euro, se il soggetto ha la casa di proprietà.
Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno. (€ 5983,64 euro – soggetto non coniugato, € 11967,28 euro – soggetto coniugato.)
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.
Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.
Ai fini della determinazione dell’importo, si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:
- i redditi assoggettabili all’ IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.
Ai fini dell’attribuzione non si computano:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all’estero.
L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF.
Una caratteristica della prestazione assistenziale in questione è la provvisorietà: la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.
La domanda ed il pagamento della prestazione
L’assegno sociale ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
L’istanza deve essere presentata all’Inps e la prestazione deve essere corrisposta con le medesime modalità previste per l’erogazione delle pensioni.
Il richiedente dovrà certificare le condizioni relative alla residenza, allo stato civile e quelle di carattere reddituale.