ASSEGNO UNICO TEMPORANEO

L’ Assegno unico temporaneo va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, spetta ai lavoratori autonomi e disoccupati a partire dal mese di luglio 2021 e fino al termine dell’anno in corso. È rivolto alle categorie che non ricevono gli assegni al nucleo familiare e ha precisi limiti ISEE

Requisiti e limiti ISEE PREVISTI

L’Assegno temporaneo è erogato in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo:

  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  3. residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

Quanto spetta

L’importo mensile dell’assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

Una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,50 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;

Una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

Come richiederlo

A partire dal prossimo 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

La domanda di assegno temporaneo deve essere presentata dal genitore richiedente entro e non oltre il 31 dicembre 2021, una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps

Istituti di patronato

Da quando decorre la prestazione

La decorrenza per l’erogazione della prestazione è fissata come segue:

luglio 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021;

– dal mese di presentazione della domanda, per le istanze presentate successivamente al 30 settembre 2021.

Compatibilità con altre misure

L’assegno temporaneo è compatibile con:

l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

l’assegno di natalità;

il premio alla nascita;

le detrazioni fiscali;

gli assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.