Modello ISEE

Cos’è e a cosa serve la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)

La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate.

Le prestazioni sociali agevolate sono prestazioni o servizi sociali assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo del richiedente, compresi i servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (ad esempio bonus elettrico).

NovitàLe informazioni contenute nella DSU sono in parte auto dichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate(ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS).

Per le parti auto dichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d. dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiara.

La DSU serve a fornire le informazioni utili al calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).

L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.

L’ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

La DSU modulare e gli ISEE

Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI (vedi Istruzioni, parte 2) che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo.

La compilazione della DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate.

Solo in situazioni specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si rende necessario fornire informazioni aggiuntive.

In particolare, la DSU MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti situazioni:

  • presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti (rinvio Istruzioni, parte 3, par.1);
  • richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 2);
  • presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 3);
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari (rinvio Istruzioni, parte 3, par. 5).

In tali ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione estesa.

In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie, universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e le caratteristiche del nucleo.

La DSU assume quindi un carattere modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è strutturata su più Moduli, ed all’interno di essi su più Quadri, in base alle informazioni che di volta in volta occorre fornire al fine di ottenere ISEE specifici.

Novità: Non vi è un unico ISEE ma oltre ad un ISEE “standard” o “ordinario” vi sono i seguenti ISEE specifici: ISEE Università per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa daquella del nucleo familiare di provenienza.

Esempio: nel caso di richiesta di prestazioni universitarie, lo studente “fuori sede” e non “autonomo”, ai soli fini delle prestazioni universitarie, viene “attratto” nel nucleo dei propri genitori, pur avendo diversa residenza.

In talcaso, rileveranno anche i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti del nucleo dei genitori

A chi si presenta la DSU?

La DSU si presenta all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un centro di assistenza fiscale (CAF) o alla sede INPS competente per territorio.

Il richiedente la prestazione agevolata può comunque presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps,collegandosi al sito Internet WWW.INPS.IT.

Il portale ISEE sarà disponibile nella sezione del sito “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino” al quale il cittadino potrà accedere utilizzando il PIN dispositivo rilasciato dall’INPS.

Le modalità di rilascio del PIN sono descritte nella sezione “II PIN on line” del sito INPS.

Nel portale ISEE il cittadino potrà presentare la propria DSU tramite un percorso di acquisizione telematica assistita che sarà di supporto in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

Il percorso di acquisizione prevede, in fase iniziale, la verifica dei requisiti che permettono la compilazione della DSUMINI.

Qualora si verifichino situazioni specifiche per le quali la DSU MINI non è sufficiente, il percorso di acquisizione telematica assistita proporrà al cittadino una serie di domande chiave che, in base alle caratteristiche del suo nucleo ed alle prestazioni che intende richiedere, lo aiuteranno ad orientarsi, nella scelta dei moduli da compilare.

Il calcolo dell’ISEE.

L’ISEE è calcolato sulla base dei redditi, dei patrimoni e della composizione del nucleo familiare.

Entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU i soggetti che la hanno acquisita trasmettono in via telematica i dati in essa contenuti al sistema informativo dell’ISEE.

Entro il 4° giorno lavorativo successivo a quello della completa e valida ricezione dei dati auto dichiarati e dell’inoltro della relativa richiesta da parte dell’INPS avviene l’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria da parte del sistema informativo ISEE.

Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello dell’acquisizione dei dati dell’anagrafe tributaria l’INPS (in base ai dati auto dichiarati, a quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) determina l’ISEE e lo rende disponibile.

Pertanto entro 10 giorni lavorativi viene calcolato e reso disponibile l’ISEE.

Nel caso eccezionale in cui trascorrano 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU senza che il dichiarante abbia ancora ricevuto l’attestazione, è possibile compilare l’apposito Modulo integrativo (FC.3) per auto dichiarare i dati per il calcolo dell’ISEE ed ottenere un’attestazione provvisoria, valida fino al momento del rilascio dell’attestazione precedentemente richiesta (vedi Istruzioni parte 4).

In caso di imminente scadenza dei termini per l’accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleofamiliare possono comunque presentare la relativa richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU.

L’Ente erogatore potrà acquisire successivamente l’attestazione relativa all’ISEE interrogando il sistema informativoovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante.